giovedì 8 aprile 2010

Tassa e non tariffa


Rifiuti, la cassazione ha sancito che noi tutti paghiamo una tassa e non una tariffa sui rifiuti. Questo significa che se finora abbiamo pagato l'IVA, questa era non dovuta, che d'ora in poi non dobbiamo più pagarla e che ci spetta un rimborso del 10% per i 10 anni retroattivi. Con il modulo che potete trovare qui sotto è possibile fare richiesta al comune.
Chi non farà richiesta, continuerà a pagare come prima, IVA compresa.
Passate parola, specialmente a San Vito, dove inizierà a breve la raccolta porta a porta con conseguente aumento dei costi.





Spett.le Comune di________________________
_________________________________
_________________________________
Raccomandata A/R
Spett.le_________________________________
_________________________________
_________________________________
Raccomandata A/R


Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene
Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Il/la ottoscritto/a______________________________________________________,
nato/a a __________________________________, il________________________,
C.F.:__________________________________e residente in_____________________,
Via/P.zza _______________________________ numero________ cap.____________,

in qualità di :
_________________________ dell’immobile sito in __________________________,
Via/P.zza______________________________________________n.______________,
iscritto al Catasto del Comune di___________________________________,
Sezione___________________, Foglio___________, Particella_____________,
Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;

PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al
10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di
TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che
espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se,
poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della
TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della
Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza
della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale
dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che
esercitano in quanto pubbliche autorità».”
ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta
indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con
riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei
singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la
comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà
costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini
interruttivi della prescrizione.


_________________________, lì _________________


Firma


Riepilogo Fatture: Anno Fattura n. Importo totale fattura Iva versata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Totale Iva versata


Allegati:
- copia fattura n._________ del __________;

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